Art. 3. Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica 1. A modifica delle precedenti norme, il Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica, che rimane in carica quattro anni, esprime parere su tutte le iniziative riguardanti i Servizi di Sviluppo Agricolo ed in particolare sui programmi poliennali ed annuali proposti dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e dalle Organizzazioni Professionali agricole ai sensi della presente legge. 2. Il Comitato di cui al comma precedente e' composto da: il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura o suo delegato, che presiede; il Presidente dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente; il Presidente della III Commissione Consiliare Agricoltura o suo delegato; il Coordinatore del Settore Agricoltura della Giunta Regionale, o suo delegato, in rappresentanza della conferenza dei Servizi del Settore Agricoltura integrata dal Dirigente dell'ERSA responsabile del servizio di Divulgazione Agricola Specializzata, dal Dirigente regionale preposto al Servizio Formazione Professionale Agricola e dal Dirigente regionale preposto al Servizio Ecologia e tutela dell'Ambiente; 1 rappresentante per ciascuna, dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori; 1 rappresentante delegato, congiuntamente, dalle Organizzazioni professionali Agricole Minori riconosciute; 3. Fanno parte, inoltre, del Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica, a titolo consultivo: 1 esperto in discipline agrarie, di livello universitario, nominato dalla Regione; 1 rappresentante dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo; 1 rappresentante dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Pescara; 1 rappresentante dell'Ordine Professionale degli Agronomi e Forestali; 1 rappresentante dell'Ordine Professionale dei Veterinari; un funzionario regionale del Settore competente, con funzioni di segretario. 4. Alla nomina dei membri del Comitato provvede il Presidente della Giunta Regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli Enti ed Organizzazioni interessate. 5. Ai componenti il Comitato spettano compensi e rimborsi previsti dalle leggi regionali in vigore. 6. Il Comitato predispone, per il suo funzionamento, un regolamento che e' approvato dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare Agricoltura. 7. Il suddetto regolamento puo' prevedere la costituzione di Comitati ristretti con potere decisionale.