Art. 3.
             Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica
 
   1. A modifica delle precedenti norme, il  Comitato  di  Consulenza
Tecnico-Scientifica,  che  rimane  in  carica  quattro  anni, esprime
parere su tutte le  iniziative  riguardanti  i  Servizi  di  Sviluppo
Agricolo  ed  in  particolare  sui  programmi  poliennali  ed annuali
proposti  dall'Ente  Regionale   di   Sviluppo   Agricolo   e   dalle
Organizzazioni Professionali agricole ai sensi della presente legge.
   2. Il Comitato di cui al comma precedente e' composto da:
    il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura
o suo delegato, che presiede;
    il  Presidente  dell'Ente  Regionale  di  Sviluppo Agricolo o suo
delegato, con funzioni di Vicepresidente;
    il Presidente della III Commissione Consiliare Agricoltura o  suo
delegato;
    il Coordinatore del Settore Agricoltura della Giunta Regionale, o
suo  delegato,  in  rappresentanza  della  conferenza dei Servizi del
Settore Agricoltura integrata dal  Dirigente  dell'ERSA  responsabile
del  servizio  di  Divulgazione Agricola Specializzata, dal Dirigente
regionale preposto al Servizio Formazione  Professionale  Agricola  e
dal  Dirigente  regionale  preposto  al  Servizio  Ecologia  e tutela
dell'Ambiente;
    1 rappresentante per ciascuna, dalle Organizzazioni Professionali
Agricole maggiori;
    1 rappresentante delegato, congiuntamente,  dalle  Organizzazioni
professionali Agricole Minori riconosciute;
   3.    Fanno   parte,   inoltre,   del   Comitato   di   Consulenza
Tecnico-Scientifica, a titolo consultivo:
    1  esperto  in  discipline  agrarie,  di  livello  universitario,
nominato dalla Regione;
    1  rappresentante  dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale "G.
Caporale" di Teramo;
    1 rappresentante dell'Osservatorio per le Malattie  delle  Piante
di Pescara;
    1  rappresentante  dell'Ordine  Professionale  degli  Agronomi  e
Forestali;
    1 rappresentante dell'Ordine Professionale dei Veterinari;
    un funzionario regionale del Settore competente, con funzioni  di
segretario.
   4.  Alla  nomina  dei  membri  del Comitato provvede il Presidente
della Giunta Regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli
Enti ed Organizzazioni interessate.
   5. Ai componenti il Comitato spettano compensi e rimborsi previsti
dalle leggi regionali in vigore.
   6.   Il   Comitato   predispone,  per  il  suo  funzionamento,  un
regolamento che e' approvato  dalla  Giunta  regionale,  su  conforme
parere della Commissione Consiliare Agricoltura.
   7.  Il  suddetto  regolamento  puo'  prevedere  la costituzione di
Comitati ristretti con potere decisionale.