Art. 4.
                  Divulgazione Agricola Polivalente
 
   1. Il servizio di Divulgazione Agricola Polivalente, affidato alle
Federazioni Regionali  delle  Organizzazioni  Professionali  Agricole
maggiori,   viene  svolto  con  personale  iscritto  in  qualita'  di
Divulgatore Agricolo Polivalente al  Registro  Regionale  di  cui  al
successivo art. 8 ed ha i seguenti compiti:
     a)  la divulgazione delle innovazioni di prodotto e di processo,
con particolare riferimento  a  quelle  inerenti  alla  difesa  e  al
miglioramento  delle  produzioni,  nonche'  a quelle finalizzate alla
tutela ambientale;
     b) la contabilita' aziendale e consulenza alla gestione;
     c) la redazione dei Piani di Miglioramento Materiale;
     d)  la  gestione  di  attivita'  dimostrative  finalizzate  alla
diffusione delle innovazioni;
     e)   l'informazione   e   l'assistenza   alle  imprese  agricole
nell'attuazione delle normative comunitarie nazionali e  regionali  e
nella compilazione della relativa modulistica;
     f)  l'orientamento di mercato e la promozione della cooperazione
e dell'associazionismo agricolo;
     g)  la  promozione  e  lo  sviluppo  di  metodi  e  tecniche  di
produzione  agricole  e  forestali  rispettose  dell'ambiente,  delle
risorse naturali e del paesaggio, nonche' dell'agricoltura biologica;
     h) il rilevamento, l'analisi e la verifica di  dati  statistici,
su richiesta della Regione;
     i)  la  redazione  di  piani-progetto inerenti all'attuazione di
Regolamento CEE, leggi nazionali e regionali;
     l)  l'informazione  e   l'assistenza   alle   imprese   agricole
nell'attuazione  della  direttiva  CEE  n. 77/93 (Passaporto verde) e
della legge n. 217/91 (Registro dei Trattamenti).