Art. 4. Divulgazione Agricola Polivalente 1. Il servizio di Divulgazione Agricola Polivalente, affidato alle Federazioni Regionali delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori, viene svolto con personale iscritto in qualita' di Divulgatore Agricolo Polivalente al Registro Regionale di cui al successivo art. 8 ed ha i seguenti compiti: a) la divulgazione delle innovazioni di prodotto e di processo, con particolare riferimento a quelle inerenti alla difesa e al miglioramento delle produzioni, nonche' a quelle finalizzate alla tutela ambientale; b) la contabilita' aziendale e consulenza alla gestione; c) la redazione dei Piani di Miglioramento Materiale; d) la gestione di attivita' dimostrative finalizzate alla diffusione delle innovazioni; e) l'informazione e l'assistenza alle imprese agricole nell'attuazione delle normative comunitarie nazionali e regionali e nella compilazione della relativa modulistica; f) l'orientamento di mercato e la promozione della cooperazione e dell'associazionismo agricolo; g) la promozione e lo sviluppo di metodi e tecniche di produzione agricole e forestali rispettose dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonche' dell'agricoltura biologica; h) il rilevamento, l'analisi e la verifica di dati statistici, su richiesta della Regione; i) la redazione di piani-progetto inerenti all'attuazione di Regolamento CEE, leggi nazionali e regionali; l) l'informazione e l'assistenza alle imprese agricole nell'attuazione della direttiva CEE n. 77/93 (Passaporto verde) e della legge n. 217/91 (Registro dei Trattamenti).