Art. 5. Divulgazione Agricola Specializzata 1. La Divulgazione Agricola Specializzata rappresenta l'anello funzionale di collegamento fra ricerca e sperimentazione da un lato e divulgazione e consulenza alla gestione dall'altro. La gestione della stessa viene attuata dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo tramite atti monocratici del Dirigente del Servizio Assistenza Aziende Agricole e Zootecniche, nell'ambito delle attivita' dei Servizi di Sviluppo Agricolo e precisamente: svolge attivita' di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura; promuove e realizza incontri, servizi, stages di aggiornamento per i tecnici operanti nei vari settori della Divulgazione Agricola; produce materiale divulgativo riguardante le innovazioni di prodotto e di processo; gestisce il servizio di Agromeleorologia finalizzato alla difesa delle produzioni agricole, il servizio di Difesa Fitopatologica, il servizio Agrochimico Regionale, il servizio Analisi della Gestione Aziendale; raccoglie ed utilizza, a fini divulgativi, i risultati delle ricerche condotte dai Centri di Ricerca Nazionali e Regionali; costituisce ed aggiorna un'anagrafe delle ricerche di interesse agricolo condotte sul territorio regionale; inserisce tutti i dati, acquisiti nel corso delle proprie attivita', nella Banca Dati in costituzione presso il Settore Agricoltura della Giunta Regionale e collabora alla gestione della stessa. 2. Inoltre, al fine di consentire una piu' completa realizzazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo puo' avvalersi del contributo di Enti, Istituti qualificati ed Esperti che svolgono attivita' affini e compatibili con i principi della programmazione e dello sviluppo dell'agricoltura.