Art. 5.
                 Divulgazione Agricola Specializzata
 
   1. La Divulgazione  Agricola  Specializzata  rappresenta  l'anello
funzionale di collegamento fra ricerca e sperimentazione da un lato e
divulgazione e consulenza alla gestione dall'altro. La gestione della
stessa viene attuata dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo tramite
atti  monocratici  del  Dirigente  del  Servizio  Assistenza  Aziende
Agricole e Zootecniche, nell'ambito delle attivita'  dei  Servizi  di
Sviluppo Agricolo e precisamente:
    svolge   attivita'   di   ricerca  applicata,  sperimentazione  e
dimostrazione in agricoltura;
    promuove  e  realizza  incontri, servizi, stages di aggiornamento
per i tecnici operanti nei vari settori della Divulgazione Agricola;
    produce  materiale  divulgativo  riguardante  le  innovazioni  di
prodotto e di processo;
    gestisce  il servizio di Agromeleorologia finalizzato alla difesa
delle produzioni agricole, il servizio di Difesa  Fitopatologica,  il
servizio  Agrochimico  Regionale,  il servizio Analisi della Gestione
Aziendale;
    raccoglie ed utilizza, a  fini  divulgativi,  i  risultati  delle
ricerche condotte dai Centri di Ricerca Nazionali e Regionali;
    costituisce  ed  aggiorna un'anagrafe delle ricerche di interesse
agricolo condotte sul territorio regionale;
    inserisce  tutti  i  dati,  acquisiti  nel  corso  delle  proprie
attivita',  nella  Banca  Dati  in  costituzione  presso  il  Settore
Agricoltura della Giunta Regionale e collabora  alla  gestione  della
stessa.
   2.  Inoltre, al fine di consentire una piu' completa realizzazione
dei Servizi  di  Sviluppo  Agricolo,  l'Ente  Regionale  di  Sviluppo
Agricolo  puo' avvalersi del contributo di Enti, Istituti qualificati
ed Esperti che svolgono attivita' affini e compatibili con i principi
della programmazione e dello sviluppo dell'agricoltura.