Art. 6.
                          P r o c e d u r e
 
   1. L'Ente Regionale  di  Sviluppo  Agricolo  e  le  Organizzazioni
Professionali   Agricole   maggiori  presentano,  congiuntamente,  al
Settore Agricoltura della Giunta Regionale, a  norma  del  precedente
art.  2 ed entro il 30 settembre precedente l'inizio delle attivita',
i programmi poliennali ed annuali inerenti alle attivita' di  cui  ai
precedenti articoli.
   2.  Il  Comitato  di Consulenza Tecnico-Scientifica esprime parere
entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi.
   3.  L'approvazione  dei  programmi  e'   demandata   alla   Giunta
Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
   4.  L'Ente  Regionale  di  Sviluppo  Agricolo  e le Organizzazioni
Professionali Agricole entro tre mesi dalla chiusura delle attivita',
che e' fissata al 31 dicembre  di  ogni  anno,  rimettono  sempre  al
Settore   Agricoltura,   una   relazione   congiunta   sui  risultati
conseguiti.
   5. In caso di inerzia nella predisposizione  e  realizzazione  dei
Programmi  da  parte dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e delle
Organizzazioni  Professionali   Agricole   interviene   il   Servizio
Assistenza Tecnica della Giunta Regionale Settore Agricoltura.