Art. 6. P r o c e d u r e 1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e le Organizzazioni Professionali Agricole maggiori presentano, congiuntamente, al Settore Agricoltura della Giunta Regionale, a norma del precedente art. 2 ed entro il 30 settembre precedente l'inizio delle attivita', i programmi poliennali ed annuali inerenti alle attivita' di cui ai precedenti articoli. 2. Il Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica esprime parere entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi. 3. L'approvazione dei programmi e' demandata alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare. 4. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e le Organizzazioni Professionali Agricole entro tre mesi dalla chiusura delle attivita', che e' fissata al 31 dicembre di ogni anno, rimettono sempre al Settore Agricoltura, una relazione congiunta sui risultati conseguiti. 5. In caso di inerzia nella predisposizione e realizzazione dei Programmi da parte dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e delle Organizzazioni Professionali Agricole interviene il Servizio Assistenza Tecnica della Giunta Regionale Settore Agricoltura.