Art. 7. Coordinamento, controllo e vigilanza 1. E' istituito un gruppo di coordinamento regionale costituito da: un rappresentante del Servizio Assistenza Tecnica del Settore Agricoltura della Giunta Regionale o suo delegato, responsabile del gruppo; il Dirigente del Servizio Assistenza Aziende Agricole e Zootecniche dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo o suo delegato; il coordinatore regionale del servizio di Divulgazione Agricola di ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori; n. 1 rappresentante delegato congiuntamente dalle Organizzazioni Professionali Agricole minori riconosciute. 2. Il gruppo coordina l'attuazione dei programmi dell'ERSA e delle OO.PP.AA. 3. La Giunta Regionale, attraverso il Servizio Assistenza Tecnica del Settore Agricoltura, effettuera' controlli sulle attivita'.