Art. 7.
                Coordinamento, controllo e vigilanza
 
   1.  E'  istituito  un gruppo di coordinamento regionale costituito
da:
    un rappresentante del Servizio  Assistenza  Tecnica  del  Settore
Agricoltura  della  Giunta Regionale o suo delegato, responsabile del
gruppo;
    il   Dirigente   del   Servizio  Assistenza  Aziende  Agricole  e
Zootecniche dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo o suo delegato;
    il coordinatore regionale del servizio di  Divulgazione  Agricola
di ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori;
    n.  1 rappresentante delegato congiuntamente dalle Organizzazioni
Professionali Agricole minori riconosciute.
   2. Il gruppo coordina l'attuazione dei programmi dell'ERSA e delle
OO.PP.AA.
   3. La Giunta Regionale, attraverso il Servizio Assistenza  Tecnica
del Settore Agricoltura, effettuera' controlli sulle attivita'.