Art. 8. Registro Regionale 1. E' istituito, presso il Settore Agricoltura della Giunta Regionale, il Registro Regionale dei Divulgatori Agricoli in sostituzione del Registro Regionale istituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 33/87. 2. L'iscrizione e' disposta dal Settore Agricoltura a domanda degli interessati ed e' subordinata ad uno dei seguenti requisiti: possesso dell'attestato di Divulgatore Agricolo Specializzato o Divulgatore Agricolo Polivalente, rilasciato ai sensi dei Regolamenti CEE numeri 270/79, 1760/87, 2052/88 e successive modifiche e integrazioni; essere in servizio, con la qualifica di Istruttore Perito Agrario o Istruttore Direttivo Agronomo o Veterinario, alla data del 1 gennaio 1993, presso l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, con funzioni di assistente tecnico specializzato; essere in servizio alla data 1 gennaio 1993, presso le Organizzazioni Professionali Agricole maggiori, con funzioni di assistente tecnico polivalente o con mansioni di coordinamento tecnico regionale sempre nell'ambito della realizzazione di programmi regionali di assistenza tecnica e divulgazione agricola ed in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Veterinarie o del Diploma di Perito Agrario o Agrotecnico.