Art. 8.
                         Registro Regionale
 
   1.  E'  istituito,  presso  il  Settore  Agricoltura  della Giunta
Regionale,  il  Registro  Regionale  dei  Divulgatori   Agricoli   in
sostituzione  del  Registro  Regionale istituito ai sensi dell'art. 9
della legge regionale n. 33/87.
   2. L'iscrizione e' disposta  dal  Settore  Agricoltura  a  domanda
degli interessati ed e' subordinata ad uno dei seguenti requisiti:
    possesso  dell'attestato  di Divulgatore Agricolo Specializzato o
Divulgatore Agricolo Polivalente, rilasciato ai sensi dei Regolamenti
CEE  numeri  270/79,  1760/87,  2052/88  e  successive  modifiche   e
integrazioni;
    essere in servizio, con la qualifica di Istruttore Perito Agrario
o  Istruttore  Direttivo  Agronomo  o  Veterinario,  alla  data del 1
gennaio 1993, presso  l'Ente  Regionale  di  Sviluppo  Agricolo,  con
funzioni di assistente tecnico specializzato;
    essere   in   servizio  alla  data  1  gennaio  1993,  presso  le
Organizzazioni  Professionali  Agricole  maggiori,  con  funzioni  di
assistente  tecnico  polivalente  o  con  mansioni  di  coordinamento
tecnico regionale sempre nell'ambito della realizzazione di programmi
regionali  di  assistenza  tecnica  e  divulgazione  agricola  ed  in
possesso del Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Veterinarie o del
Diploma di Perito Agrario o Agrotecnico.