Art. 9. Personale operante nella Divulgazione Agricola Polivalente 1. Allo scopo di rafforzare il coordinamento di cui all'art. 7, i divulgatori agricoli polivalenti ed il personale amministrativo in forza presso le OO.PP.AA. maggiori, come previsto dalle "Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi di assistenza tecnica" in vigore nell'anno 1994, sono iscritti in apposito ruolo del personale dell'ERSA, che si fara' carico della loro remunerazione, all'uopo utilizzando le somme assegnate dalla Regione Abruzzo nel bilancio dell'ERSA. 2. Il personale di cui al comma precedente svolgera' la propria attivita' presso le strutture delle OO.PP.AA. maggiori, sulla base di apposita convenzione stipulata tra l'ERSA e le stesse OO.PP.AA. maggiori.