Art. 9.
     Personale operante nella Divulgazione Agricola Polivalente
 
   1.  Allo scopo di rafforzare il coordinamento di cui all'art. 7, i
divulgatori agricoli polivalenti ed il  personale  amministrativo  in
forza presso le OO.PP.AA. maggiori, come previsto dalle "Disposizioni
procedurali  per l'attuazione degli interventi di assistenza tecnica"
in vigore  nell'anno  1994,  sono  iscritti  in  apposito  ruolo  del
personale  dell'ERSA,  che  si fara' carico della loro remunerazione,
all'uopo utilizzando le somme assegnate  dalla  Regione  Abruzzo  nel
bilancio dell'ERSA.
   2.  Il  personale  di cui al comma precedente svolgera' la propria
attivita' presso le strutture delle OO.PP.AA. maggiori, sulla base di
apposita convenzione stipulata  tra  l'ERSA  e  le  stesse  OO.PP.AA.
maggiori.