Art. 2.
 
   I  Comuni  provvedono ad erogare a copertura degli oneri pregressi
alle lavoratrici autonome (C.D. - ART. e COMM.) per gli anni  1986  e
1987 la somma - una tantum - pari a L. 1.000.000 pro-capite suddiviso
negli anni 1994 e 1995.