Art. 2.
 
   Il punto 4, dell'art. 5 della legge regionale 10  settembre  1993,
n. 55 e' cosi' sostituito:
   "I  contributi previsti dall'art. 4 sono determinati nel 50% della
spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, fino a L.  3.000.000
(tremilioni)  per  ogni  lavoratore in mobilita' che sia impegnato in
progetti di durata non inferiore a 12 mesi. Per  progetti  di  durata
inferiore,  il contributo sara' proporzionalmente ridotto. I progetti
devono prevedere l'impiego di almeno 3 lavoratori".