Art. 2. Il punto 4, dell'art. 5 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 55 e' cosi' sostituito: "I contributi previsti dall'art. 4 sono determinati nel 50% della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, fino a L. 3.000.000 (tremilioni) per ogni lavoratore in mobilita' che sia impegnato in progetti di durata non inferiore a 12 mesi. Per progetti di durata inferiore, il contributo sara' proporzionalmente ridotto. I progetti devono prevedere l'impiego di almeno 3 lavoratori".