IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 13 della legge regionale 1 giugno 1977, n. 22 e' abrogato e sostituito dal seguente: "Le domande di contributi di cui ai precedenti articoli 11 e 12 devono essere presentate, da parte degli enti interessati, alla Giunta Regionale - Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari - Pescara, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello per il quale si richiede il contributo". Sono altresi' abrogati il primo comma e la prima parte del secondo comma dell'art. 16 della richiamata legge regionale n. 22/77 e sono sostituiti dal seguente comma: "La Giunta Regionale, in ordine alle richieste di cui al precedente art. 13, delibera la concessione del contributo e ne determina l'ammontare d'intesa con la competente Commissione Consiliare".