IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 13 della legge regionale 1 giugno 1977, n. 22 e' abrogato e
sostituito  dal  seguente:  "Le  domande  di  contributi  di  cui  ai
precedenti  articoli 11 e 12 devono essere presentate, da parte degli
enti  interessati,   alla   Giunta   Regionale   -   Servizio   della
Soprintendenza  ai  Beni  Librari  -  Pescara,  entro il 30 settembre
dell'anno precedente quello per il quale si richiede il contributo".
   Sono altresi' abrogati il primo comma e la prima parte del secondo
comma dell'art. 16 della richiamata legge regionale n. 22/77  e  sono
sostituiti  dal  seguente comma: "La Giunta Regionale, in ordine alle
richieste di cui al precedente art. 13, delibera la  concessione  del
contributo  e  ne  determina  l'ammontare  d'intesa con la competente
Commissione Consiliare".