IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In attesa della conversione e della conseguente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, in base alla legge regionale n. 8/92, del numero delle autorizzazioni di tipo b) e c) da dare, il Comune, su conforme parere della apposita Commissione rilascia: a) autorizzazioni di cui all'art. 1 comma e) lettera c) della legge n. 112/91 fino ad un massimo, con arrotondamento alla cifra superiore, del 5% delle autorizzazioni date in precedenza dallo stesso Comune ed ancora valide; b) autorizzazioni all'ampliamento delle tabelle merceologiche. Il Comune rilascia le autorizzazioni di cui al comma 1 seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed in caso di parita', in base alla data di iscrizione degli interessati nell'apposito registro presso la Camera di Commercio.