IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In attesa della conversione e della conseguente pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  della Regione, in base alla legge regionale n.
8/92, del numero delle autorizzazioni di tipo b) e  c)  da  dare,  il
Comune, su conforme parere della apposita Commissione rilascia:
     a)  autorizzazioni  di  cui all'art. 1 comma e) lettera c) della
legge n. 112/91 fino ad un massimo,  con  arrotondamento  alla  cifra
superiore,  del  5%  delle  autorizzazioni  date  in precedenza dallo
stesso Comune ed ancora valide;
     b) autorizzazioni all'ampliamento delle tabelle merceologiche.
   Il Comune rilascia le autorizzazioni di cui al  comma  1  seguendo
l'ordine  cronologico  di  presentazione delle domande, ed in caso di
parita',  in  base  alla  data  di   iscrizione   degli   interessati
nell'apposito registro presso la Camera di Commercio.