Art. 10.
         Criteri di valutazione per la scelta del contraente
 
   1. Qualora non si possa procedere come previsto  al  punto  2  del
precedente articolo:
    1)   nella  scelta  dei  contraenti  per  l'aggiudicazione  della
gestione dei  servizi  socio-assistenziali,  sanitari  ed  educativi,
l'offerta  presentata  deve  essere  valutata prendendo a riferimento
anche elementi  oggettivi  diversi  dal  solo  criterio  del  massimo
ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.
   Per  i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi elementi
oggettivi sono:
     a) la solidita' dell'impresa;
     b)  il  possesso  degli  standard  funzionali   previsti   dalle
normative di settore;
     c)  la  valutazione comparata costi/qualita' desunta in omologhi
servizi pubblici o privati;
     d) la qualificazione professionale degli operatori.
   La   Giunta   Regionale   indica   con   apposita   direttiva   la
documentazione che deve essere richiesta nel bando.
   2.   Per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  diversi  da  quelli
socio-assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della legge n.
381/91, particolare elemento oggettivo da valutare e' il progetto  di
inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
     a) 1 - numero dei soggetti svantaggiati;
    2  -  tipologia  dello  svantaggio  in relazione alla prestazione
lavorativa richiesta;
    3 - ruolo e profilo professionale di riferimento;
     b) presenza di piani  individualizzati  contenenti  obiettivi  a
medio  e  lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di
sostegno.