Art. 10. Criteri di valutazione per la scelta del contraente 1. Qualora non si possa procedere come previsto al punto 2 del precedente articolo: 1) nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente. Per i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi elementi oggettivi sono: a) la solidita' dell'impresa; b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative di settore; c) la valutazione comparata costi/qualita' desunta in omologhi servizi pubblici o privati; d) la qualificazione professionale degli operatori. La Giunta Regionale indica con apposita direttiva la documentazione che deve essere richiesta nel bando. 2. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91, particolare elemento oggettivo da valutare e' il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare: a) 1 - numero dei soggetti svantaggiati; 2 - tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta; 3 - ruolo e profilo professionale di riferimento; b) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.