Art. 11. Contenuti degli schemi di convenzione-tipo 1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta Regionale devono contenere: a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attivita' oggetto della convenzione e della sua modalita' di svolgimento; la durata della convenzione; b) i requisiti di professionalita' del personale impiegato - nel caso del personale medico e paramedico le presenze numeriche devono essere rapportate al servizio che si andra' a rendere - ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attivita'; c) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dalla legge n. 381/91, art. 2, comma 5; d) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; e) l'applicazione della normativa contrattuale vigente per le cooperative sociali; f) la determinazione dei corrispettivi e le modalita' di pagamento; g) le forme e le modalita' di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; h) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; i) l'obbligo e le modalita' di assicurazione del personale e degli utenti; l) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi all'attivita' di cui all'art. 1, primo comma, punto a) della legge n. 381/91 per gestione di servizi e' da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e' definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 3. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91 deve essere espressamente prevista la finalita' della creazione di opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate.