Art. 11.
             Contenuti degli schemi di convenzione-tipo
 
   1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta Regionale
devono contenere:
     a)  l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attivita'
oggetto della convenzione e della sua modalita'  di  svolgimento;  la
durata della convenzione;
     b) i requisiti di professionalita' del personale impiegato - nel
caso  del  personale medico e paramedico le presenze numeriche devono
essere rapportate al servizio  che  si  andra'  a  rendere  -  ed  in
particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico
dell'attivita';
     c)  il  ruolo  svolto  dai  volontari  impiegati nel servizio in
relazione a quanto previsto dalla legge n. 381/91, art. 2, comma 5;
     d)  gli  standards  tecnici  relativi  alle  strutture  ed  alle
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
     e)  l'applicazione  della  normativa contrattuale vigente per le
cooperative sociali;
     f)  la  determinazione  dei  corrispettivi  e  le  modalita'  di
pagamento;
     g)  le  forme  e  le  modalita'  di  verifica  e  vigilanza  con
particolare riguardo alla tutela degli utenti;
     h) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
     i) l'obbligo e le modalita' di  assicurazione  del  personale  e
degli utenti;
     l)  le  modalita'  di  raccordo  con gli uffici competenti nella
materia oggetto della convenzione.
   2. Per quanto concerne gli  schemi  di  convenzione-tipo  relativi
all'attivita' di cui all'art. 1, primo comma, punto a) della legge n.
381/91  per  gestione  di  servizi  e' da intendersi l'organizzazione
complessiva e coordinata dei diversi fattori  materiali,  immateriali
ed  umani  che  concorrono  alla realizzazione di un servizio, con la
esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
   L'ambito  di  riferimento  per  la  identificazione  dei   servizi
socio-sanitari  ed  educativi  e'  definito  in  relazione  a  quanto
stabilito dalla normativa di settore anche  in  attuazione  di  norme
nazionali.
   3.  Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di
cui all'art. 5  della  legge  n.  381/91  deve  essere  espressamente
prevista  la  finalita' della creazione di opportunita' di lavoro per
le persone svantaggiate.