Art. 12.
                      Durata delle convenzioni
 
   1. Al fine di garantire  attraverso  la  continuita'  un  adeguato
livello   qualitativo   dei   servizi  ed  un  efficace  processo  di
programmazione, le convenzioni relative  alla  fornitura  di  servizi
caratterizzati   da   prestazioni   ricorrenti  devono  avere  durata
preferibilmente pluriennale.