Art. 13.
                  Determinazione dei corrispettivi
 
   1.  Nella  determinazione  dei corrispettivi le convenzioni devono
fare riferimento ai seguenti criteri:
     a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
     nel  caso  di  servizi  standardizzanti  i  corrispettivi   sono
determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento
per  le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della
Regione vengono emanate dagli Assessori competenti e sono oggetto  di
aggiornamento   annuale   sulla   base   di   analisi  comparate  dei
costi-qualita' su campioni di realta' pubbliche e private;
     nel  caso  di  servizi  innovativi  o   non   standardizzati   i
corrispettivi  sono  determinati  sulla  base dei dati desumibili dal
progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
     b) per la fornitura di beni e servizi di cui  all'art.  5  della
legge  n.  381/91  i  corrispettivi vengono determinati sulla base di
parametri oggettivi di costo  quali  i  mercuriali  delle  Camere  di
Commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.