Art. 16.
        Tipologie di intervento ed erogazione dei contributi
 
   1. Al  fine  di  sostenere  le  capacita'  operative  del  settore
attraverso  gli  interventi sinergici che, coinvolgendo enti pubblici
ed enti cooperativistici, siano in grado di moltiplicare  l'efficacia
e le occasioni di sviluppo del settore stesso, con il presente titolo
si prevede un sistema articolato di interventi fondato su:
    1.1.  incentivi  generali finalizzati alla promozione, sostegno e
sviluppo del settore;
    1.2. incentivi specifici a favore di singole iniziative.
   2. Gli interventi di cui al punto 1.1.  del  comma  precedente  si
articolano in:
    2.1.  finanziamenti  di  attivita'  formative e di sviluppo delle
risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa  correlate.
Possono   accedere   a  detti  finanziamenti  le  organizzazioni  del
movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'art. 8 della  legge
n.  381/91,  su  presentazione  di  progetti  specifici.  La  Regione
inserisce i progetti ove compatibili, nell'ambito dei  piani  annuali
di formazione professionale;
    2.2.  contributi  una  tantum  per  iniziative  consortili e/o di
fusione, finalizzate allo sviluppo di processi  di  razionalizzazione
del  settore,  fino  al  70%  della  spesa ammissibile e documentata,
comunque non oltre L. 10.000.000 (lire diecimilioni).
   3. Gli interventi di  cui  al  punto  1.2.  del  primo  comma  del
presente articolo consistono in:
    3.1.  iniziative  di sostegno alla fase di avvio e consolidamento
delle cooperative  sociali  o  ai  loro  consorzi  per  acquisto  e/o
adeguamento dei beni strumentali necessari alle attivita' di impresa,
fino al 40% della spesa ammissibile e documentata, comunque non oltre
L. 25.000.000 (lire venticinquemilioni);
    3.2.  contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione
di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento,  fino  al  60%
dell'iniziativa,    con   un   massimo   di   L.   30.000.000   (lire
trentamilioni).
   4. Nella fase di prima  applicazione  le  domande  di  accesso  ai
contributi vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione
sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo.  Negli  esercizi
successivi il termine di scadenza e' fissato al 28 febbraio  di  ogni
anno.
   5.   Le  agevolazioni  previste  dalla  presente  legge  non  sono
cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo da altre  leggi
e provvidenze nazionali o regionali.
   6.  Per  la presentazione dei progetti di formazione professionale
si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale n. 63  del
21 dicembre 1979 e relativi regolamenti comunitari.