Art. 16. Tipologie di intervento ed erogazione dei contributi 1. Al fine di sostenere le capacita' operative del settore attraverso gli interventi sinergici che, coinvolgendo enti pubblici ed enti cooperativistici, siano in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su: 1.1. incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore; 1.2. incentivi specifici a favore di singole iniziative. 2. Gli interventi di cui al punto 1.1. del comma precedente si articolano in: 2.1. finanziamenti di attivita' formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate. Possono accedere a detti finanziamenti le organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'art. 8 della legge n. 381/91, su presentazione di progetti specifici. La Regione inserisce i progetti ove compatibili, nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale; 2.2. contributi una tantum per iniziative consortili e/o di fusione, finalizzate allo sviluppo di processi di razionalizzazione del settore, fino al 70% della spesa ammissibile e documentata, comunque non oltre L. 10.000.000 (lire diecimilioni). 3. Gli interventi di cui al punto 1.2. del primo comma del presente articolo consistono in: 3.1. iniziative di sostegno alla fase di avvio e consolidamento delle cooperative sociali o ai loro consorzi per acquisto e/o adeguamento dei beni strumentali necessari alle attivita' di impresa, fino al 40% della spesa ammissibile e documentata, comunque non oltre L. 25.000.000 (lire venticinquemilioni); 3.2. contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento, fino al 60% dell'iniziativa, con un massimo di L. 30.000.000 (lire trentamilioni). 4. Nella fase di prima applicazione le domande di accesso ai contributi vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Negli esercizi successivi il termine di scadenza e' fissato al 28 febbraio di ogni anno. 5. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo da altre leggi e provvidenze nazionali o regionali. 6. Per la presentazione dei progetti di formazione professionale si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale n. 63 del 21 dicembre 1979 e relativi regolamenti comunitari.