Art. 17.
                       C o s t i t u z i o n e
 
   1.  La  Giunta  Regionale,  su proposta dell'Assessore preposto al
Settore, istituisce,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  della
presente  legge, presso l'assessorato Formazione Professionale-Lavoro
ed Emigrazone, la Commissione per la cooperazione sociale della quale
fanno parte:
     a) l'Assessore Regionale al Lavoro che la presiede; in  caso  di
assenza  o  impedimenti la Commissione viene presieduta dal Dirigente
del Servizio;
     b) il Dirigente del Servizio Lavoro o suo delegato;
     c) un Funzionario di livello non inferiore al VII  per  ciascuno
degli  uffici dell'amministrazione regionale competenti in materia di
lavoro, sanita', formazione professionale;
     d) il  Direttore  dell'Ufficio  Regionale  del  Lavoro  e  della
Massima Occupazione o suo delegato;
     e)  il  Direttore  dell'Agenzia  Regionale  dell'Impiego  o  suo
delegato;
     f)  un  rappresentante o suo delegato, con comprovata esperienza
nel  settore  sociale,  designato  da  ciascuna  delle   Associazioni
Regionali   delle  Cooperative  piu'  rappresentative  che  risultino
aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza  e
tutela  del  movimento  cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5
del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14  dicembre
1947, n. 1577 e successive modificazioni.
   2.  I  componenti durano in carica per tutto l'arco di tempo della
legislatura vigente.
   3. La Commissione e' convocata dal Presidente.
   4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la  presenza  della
meta' piu' uno dei componenti.
   5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
   6.  Le  funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un
dipendente del Servizio lavoro.
   7. Ai componenti la  Commissione  competono  i  compensi  previsti
dalla legislazione regionale.