Art. 17. C o s t i t u z i o n e 1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore preposto al Settore, istituisce, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, presso l'assessorato Formazione Professionale-Lavoro ed Emigrazone, la Commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte: a) l'Assessore Regionale al Lavoro che la presiede; in caso di assenza o impedimenti la Commissione viene presieduta dal Dirigente del Servizio; b) il Dirigente del Servizio Lavoro o suo delegato; c) un Funzionario di livello non inferiore al VII per ciascuno degli uffici dell'amministrazione regionale competenti in materia di lavoro, sanita', formazione professionale; d) il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione o suo delegato; e) il Direttore dell'Agenzia Regionale dell'Impiego o suo delegato; f) un rappresentante o suo delegato, con comprovata esperienza nel settore sociale, designato da ciascuna delle Associazioni Regionali delle Cooperative piu' rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. 2. I componenti durano in carica per tutto l'arco di tempo della legislatura vigente. 3. La Commissione e' convocata dal Presidente. 4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio lavoro. 7. Ai componenti la Commissione competono i compensi previsti dalla legislazione regionale.