Art. 18. Compiti della Commissione 1. La Commissione esprime pareri: a) sulle domande di iscrizione nell'Albo Regionale della Cooperazione Sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che tali documenti siano regolari cosi' come previsto dall'art. 3 della presente legge; b) sulla cancellazione dall'Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attivita'; c) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 9, 11, 12, 14 e 16; d) sui criteri relativi alla concessione dei contributi di cui agli articoli 16 e 20, che sara' oggetto di regolamentazione da parte della Giunta Regionale; e) sull'ammontare dei contributi richiesti relativamente alle spese ammissibili. 2. La Commissione puo' formulare altresi' proposte alla Giunta Regionale in materia di cooperazione sociale relativamente agli interventi legislativi, direttive e programmi nei vari Settori, in particolare nell'ambito della Formazione Professionale.