Art. 18.
                      Compiti della Commissione
 
   1. La Commissione esprime pareri:
     a)   sulle  domande  di  iscrizione  nell'Albo  Regionale  della
Cooperazione Sociale, verificando che le cooperative  ed  i  consorzi
richiedenti  abbiano  presentato  tutti  i documenti prescritti dalla
presente legge; che tali documenti siano regolari cosi' come previsto
dall'art. 3 della presente legge;
     b) sulla cancellazione dall'Albo  regionale  della  cooperazione
sociale  delle  cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti
dalla presente legge e di quelle che,  per  cambiamenti  sopravvenuti
nella  loro  costituzione,  non  siano  in  grado  di  continuare  ad
esercitare la propria attivita';
     c) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 9, 11,
12, 14 e 16;
     d) sui criteri relativi alla concessione dei contributi  di  cui
agli articoli 16 e 20, che sara' oggetto di regolamentazione da parte
della Giunta Regionale;
     e)  sull'ammontare  dei  contributi richiesti relativamente alle
spese ammissibili.
   2. La Commissione puo' formulare  altresi'  proposte  alla  Giunta
Regionale  in  materia  di  cooperazione  sociale  relativamente agli
interventi legislativi, direttive e programmi nei  vari  Settori,  in
particolare nell'ambito della Formazione Professionale.