Art. 19.
                         Poteri di verifica
 
   1.  La  Commissione  puo'  promuovere  incontri  con la Conferenza
Regionale del Volontariato (art. 8 della legge regionale  n.  37/93),
al  fine  di verificare l'attivita' sia delle cooperative sociali che
delle  Associazioni  di  volontariato  finalizzata  ad  una  corretta
programmazione  delle specifiche attivita' sul territorio, segnalando
quindi agli EE.LL. e alle loro Associazioni regionali, la  necessita'
di  far  ricorso,  con  tutti gli strumenti legislativi previsti alle
cooperative sociali per la gestione di servizi sociali e/o di servizi
alla   persona,   quando   risultano  in  esse  esigenze  di  impegno
continuativo   e   di   professionalita',   le   caratteristiche   di
materialita' dei bisogni e le eventuali opportunita' di vendita.