Art. 19. Poteri di verifica 1. La Commissione puo' promuovere incontri con la Conferenza Regionale del Volontariato (art. 8 della legge regionale n. 37/93), al fine di verificare l'attivita' sia delle cooperative sociali che delle Associazioni di volontariato finalizzata ad una corretta programmazione delle specifiche attivita' sul territorio, segnalando quindi agli EE.LL. e alle loro Associazioni regionali, la necessita' di far ricorso, con tutti gli strumenti legislativi previsti alle cooperative sociali per la gestione di servizi sociali e/o di servizi alla persona, quando risultano in esse esigenze di impegno continuativo e di professionalita', le caratteristiche di materialita' dei bisogni e le eventuali opportunita' di vendita.