Art. 20.
                       Ripartizione contributi
 
   1.  I  contributi stanziati annualmente per i finanziamenti di cui
all'art. 16 sono cosi' ripartiti:
    2.2. 20% dell'ammontare previsto in capitolo, per contributi  una
tantum per iniziative consortili e/o di fusione;
    3.1.  50%  dell'ammontare previsto in capitolo, per iniziative di
sostegno alla  fase  di  avvio  e  consolidamento  nelle  cooperative
sociali o ai loro consorzi;
    3.2.  30% dell'ammontare previsto in capitolo, per il sostegno di
iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie
di intervento.
   2. Eventuali economie saranno  ripartite  proporzionalmente  sulle
altre richieste di finanziamento.