Art. 20. Ripartizione contributi 1. I contributi stanziati annualmente per i finanziamenti di cui all'art. 16 sono cosi' ripartiti: 2.2. 20% dell'ammontare previsto in capitolo, per contributi una tantum per iniziative consortili e/o di fusione; 3.1. 50% dell'ammontare previsto in capitolo, per iniziative di sostegno alla fase di avvio e consolidamento nelle cooperative sociali o ai loro consorzi; 3.2. 30% dell'ammontare previsto in capitolo, per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento. 2. Eventuali economie saranno ripartite proporzionalmente sulle altre richieste di finanziamento.