Art. 3. Requisiti per l'iscrizione 1. Possono essere iscritte all'Albo di cui al punto 2, le Cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale e che operino in via prevalente nella Regione che risultino iscritte nella Sezione ottava del Registro Prefettizio delle Cooperative. 2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare al Servizio Lavoro della Giunta Regionale domanda corredata da: a) certificato d'iscrizione alla Sezione ottava dei Registro Prefettizio; b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e ove necessario per l'attivita' della cooperativa, autocertificazione del legale rappresentante attestante la disponibilita' e l'idoneita' della struttura. Tale autocertificazione deve essere corredata da idonea planimetria e certificato delle competenti autorita' sanitarie; c) autocertificazione circa gli ambiti di attivita' in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; e) organico della cooperativa con relazione sulle caratteristiche professionali di quanti vi operano; f) relazione sull'attivita' svolta; g) copia dell'ultimo bilancio; h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella Sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; i) dichiarazione di non essere incorsi in violazione accertate in via definitiva in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa. 3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attivita' che la cooperativa intende svolgere. 4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: a) certificato di iscrizione nella Sezione ottava del Registro Prefettizio; b) atto costitutivo e statuto; c) relazione sull'attivita' svolta; d) copia dell'ultimo bilancio; e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale entro novanta giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione. 6. Il provvedimento e' notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed e' pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. 7. Nel caso di rigetto della domanda viene data comunicazione per iscritto ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni. 8. L'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e' pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.