Art. 3.
                     Requisiti per l'iscrizione
 
   1.  Possono  essere  iscritte  all'Albo  di  cui  al  punto  2, le
Cooperative sociali ed i loro  consorzi  aventi  sede  legale  e  che
operino  in via prevalente nella Regione che risultino iscritte nella
Sezione ottava del Registro Prefettizio delle Cooperative.
   2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare  al
Servizio Lavoro della Giunta Regionale domanda corredata da:
     a)  certificato  d'iscrizione  alla  Sezione ottava dei Registro
Prefettizio;
     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e ove necessario
per l'attivita'  della  cooperativa,  autocertificazione  del  legale
rappresentante  attestante  la  disponibilita'  e  l'idoneita'  della
struttura. Tale autocertificazione deve essere  corredata  da  idonea
planimetria e certificato delle competenti autorita' sanitarie;
     c)  autocertificazione  circa  gli ambiti di attivita' in cui la
cooperativa opera ed i relativi servizi;
     d)  autocertificazione  sulla   composizione   della   compagine
sociale;
     e)    organico    della    cooperativa   con   relazione   sulle
caratteristiche professionali di quanti vi operano;
     f) relazione sull'attivita' svolta;
     g) copia dell'ultimo bilancio;
     h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella Sezione B,
autocertificazione circa la presenza al loro  interno  di  lavoratori
svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381;
     i)  dichiarazione  di non essere incorsi in violazione accertate
in via definitiva in materia di lavoro, previdenziale e  fiscale  non
conciliabili in via amministrativa.
   3.  Nel  caso  di cooperative di nuova costituzione i documenti di
cui alle lettere e), f), g) e h) sono  sostituiti  da  un  articolato
progetto relativo all'attivita' che la cooperativa intende svolgere.
   4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:
     a)  certificato  di iscrizione nella Sezione ottava del Registro
Prefettizio;
     b) atto costitutivo e statuto;
     c) relazione sull'attivita' svolta;
     d) copia dell'ultimo bilancio;
     e) autocertificazione circa la presenza nella  base  sociale  di
cooperative  sociali  nella misura prevista dall'art. 8 della legge 8
novembre 1991, n. 381.
   5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale per
la Cooperazione Sociale entro novanta giorni  dalla  ricezione  della
domanda completa di tutta la documentazione.
   6.  Il provvedimento e' notificato al richiedente, alla Prefettura
ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione  ed
e'  pubblicato  per  estratto  sul Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo.
   7. Nel caso di rigetto della domanda viene data comunicazione  per
iscritto ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.
   8.  L'Albo  Regionale  delle  Cooperative  Sociali  e'  pubblicato
annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.