Art. 5. Cancellazione 1. La cancellazione delle Cooperative Sociali e dei Consorzi dall'Albo Regionale e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale quando sia venuto meno uno o piu' dei requisiti previsti o quando non sia stata effettuata entro l'anno la revisione di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 per cause dipendenti dalla cooperativa e dai consorzi. 2. La cancellazione e' disposta, altresi', quando la Cooperativa o i Consorzi siano in liquidazione, risultino inattivi da piu' di ventiquattro mesi o cancellati dal Registro Prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche. 3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Cooperativa o Consorzio nonche' comunicato alla Prefettura ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed e' pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. 4. Qualora risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30% dei lavoratori della Cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma II dell'art. 2 della legge n. 381/91 superi la misura del 50% dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro un anno dalla data in cui si e' manifestata l'irregolarita'.