Art. 5.
                            Cancellazione
 
   1.  La  cancellazione  delle  Cooperative  Sociali  e dei Consorzi
dall'Albo Regionale e' disposta  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta   Regionale,   sentita   la   Commissione   Regionale  per  la
Cooperazione Sociale quando sia venuto meno uno o piu' dei  requisiti
previsti  o quando non sia stata effettuata entro l'anno la revisione
di cui all'art. 3 della legge 8  novembre  1991,  n.  381  per  cause
dipendenti dalla cooperativa e dai consorzi.
   2. La cancellazione e' disposta, altresi', quando la Cooperativa o
i  Consorzi  siano  in  liquidazione,  risultino  inattivi da piu' di
ventiquattro mesi o  cancellati  dal  Registro  Prefettizio  anche  a
seguito  delle  ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo
del Capo  Provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577  e
successive modifiche.
   3.  Il  provvedimento  di  cancellazione  e'  comunicato  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno  alla  Cooperativa  o  Consorzio
nonche'  comunicato  alla  Prefettura  ed all'Ufficio Provinciale del
Lavoro e della Massima Occupazione ed e' pubblicato per estratto  sul
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
   4.  Qualora  risulti  che  il  numero  dei lavoratori svantaggiati
scenda al  di  sotto  della  misura  del  30%  dei  lavoratori  della
Cooperativa  o  il  numero  dei  soci  volontari previsti al comma II
dell'art. 2 della legge n. 381/91 superi la misura del 50% dei  soci,
si  provvede  a  cancellazione  se  la  compagine  sociale  non viene
riequilibrata entro un anno dalla  data  in  cui  si  e'  manifestata
l'irregolarita'.