Art. 7.
        Raccordo con le attivita' di formazione professionale
 
   1. Nell'ambito  degli  atti  di  programmazione  regolamentari  ed
attuativi  in materia di formazione professionale i competenti organi
regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire:
     a) la realizzazione di uno stretto  raccordo  tra  le  strutture
formative  e  le Cooperative Sociali riguardo alla formazione di base
ed    all'aggiornamento    degli    operatori,    anche    attraverso
l'individuazione,  la  definizione  ed  il  sostegno di nuovi profili
professionali nell'ambito delle attivita' di  inserimento  lavorativo
di soggetti svantaggiati;
     b) lo sviluppo, attraverso le Cooperative Sociali, di specifiche
iniziative   formative   a   favore   dei   lavoratori  svantaggiati,
soprattutto nel caso  di  quelle  attivita'  realizzate  mediante  il
ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie;
     c)  autonome  iniziative  delle  Cooperative  Sociali volte alla
qualificazione  professionale   del   proprio   personale   ed   alla
qualificazione  manageriale  degli  amministraton attraverso adeguati
riconoscimenti e supporti in  particolare  alle  attivita'  formative
svolte in forma consorziata.