Art. 7. Raccordo con le attivita' di formazione professionale 1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire: a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le Cooperative Sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; b) lo sviluppo, attraverso le Cooperative Sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attivita' realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie; c) autonome iniziative delle Cooperative Sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministraton attraverso adeguati riconoscimenti e supporti in particolare alle attivita' formative svolte in forma consorziata.