Art. 8.
             Raccordo con le politiche attive del lavoro
 
   1.  La  Regione  riconosce  nelle  Cooperative Sociali un soggetto
privilegiato  per  l'attuazione  di  politiche  attive   del   lavoro
finalizzate:
     a)  a  sviluppare  nuova  occupazione  nel  settore  dei servizi
socio-sanitari ed educativi;
     b) a sviluppare nuova occupazione a favore  delle  fasce  deboli
del mercato del lavoro.
   2. Nell'ambito delle possibilita' offerte dalla normativa vigente,
i  competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a
riconoscere  l'attivita'  di  formazione  sul  lavoro  svolta   dalle
cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381/91.