Art. 9. Convenzioni 1. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta con provvedimento della Giunta Regionale schemi da convenzione-tipo rispettivamente per: a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/9z1, secondo i principi formulati dalla presente legge. 2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della legge n. 142/90. 3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le Cooperative ed i Consorzi devono essere iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 2. 4. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione. 5. I criteri e le modalita' per la valutazione delle offerte presentate di cui all'art. 10 nonche' lo schema di convenzione di cui al comma 1, si applicano alle cooperative sociali, ai loro consorzi, nonche' agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.