Art. 9.
                             Convenzioni
 
   1. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
presente  legge,  adotta  con  provvedimento  della  Giunta Regionale
schemi da convenzione-tipo rispettivamente per:
     a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
     b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge  n.
381/9z1, secondo i principi formulati dalla presente legge.
   2.  Qualora  le  caratteristiche  del  servizio  lo  consentano la
convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della  legge
n. 142/90.
   3.  Per  stipulare  le  convenzioni  di cui alla presente legge le
Cooperative ed i Consorzi devono essere iscritti  all'Albo  Regionale
di cui all'art. 2.
   4.  La  cancellazione  dall'Albo  comporta  la  risoluzione  della
convenzione.
   5. I criteri e le  modalita'  per  la  valutazione  delle  offerte
presentate di cui all'art. 10 nonche' lo schema di convenzione di cui
al  comma 1, si applicano alle cooperative sociali, ai loro consorzi,
nonche' agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali,
sanitari ed educativi.