Art. 2.
 
   L'art.  4 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene cosi'
modificato:
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, lettera  B,
del  decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 e ai fini
dell'applicazione della presente legge sono attrezzature di interesse
comune per servizi religiosi:
     a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in  piu'
edifici;
     b)  gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto,
del personale di servizio, nonche' quelli destinati ad  attivita'  di
formazione religiosa e del clero;
     c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale,
ad   attivita'   educative,   culturali,   sociali,   ricreative,  di
accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro.
   Gli interventi previsti nell'articolo 1 possono essere  realizzati
sugli immobili indicati nel precedente comma.
   In  relazione  al  disposto  dell'art.  4 della legge 29 settembre
1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature  di  cui  al
precedente   primo   comma   costituiscono  opere  di  urbanizzazione
secondaria.