Art. 2. L'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene cosi' modificato: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell'applicazione della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi: a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in piu' edifici; b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonche' quelli destinati ad attivita' di formazione religiosa e del clero; c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attivita' educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro. Gli interventi previsti nell'articolo 1 possono essere realizzati sugli immobili indicati nel precedente comma. In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.