Art. 3. L'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 12, viene cosi' modificato: I comuni della Calabria, al fine di favorire gli interventi di cui al comma primo dell'art. 1, istituiscono nei propri bilanci, a far tempo dall'esercizio 1995 e nei successivi, un apposito capitolo mediante prelievo dal fondo previsto dall'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al trenta per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione. La quota effettiva, determinata con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente anche per l'edilizia convenzionata e senza tenere conto degli scomputi operati per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e per le cessioni di aree e all'interno del limite massimo del trenta per cento, viene stabilita in relazione alle necessita' accertate dagli uffici tecnici comunali sulla base di documentata richiesta prodotta entro il 30 giugno di ciascun anno dalle competenti autorita' religiose. La somma come sopra determinata viene corrisposta alle autorita' religiose entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Le autorita' religiose utilizzano le somme loro corrisposte per l'esecuzione di opere ricadenti nel Comune conferente entro il termine di tre anni dall'accreditamento e trasmettono entro tre mesi dall'esecuzione dei lavori una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune conferente maggiorate degli interessi. In mancanza della richiesta di cui al precedente secondo comma e' accontonato un apposito fondo, mediante istituzione di corrispondente capitolo nel bilancio di previsione, costituito da una quota pari al dieci per cento dei contributi di cui al precedente primo comma. E' in facolta' delle competenti autorita' religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla diretta realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4. Nel caso di inosservanza da parte dei Comuni della presente legge, l'organo di controllo, su impulso del Presidente della regione e/o dei soggetti indicati nell'articolo 1, provvede a mente dell'art. 34 della legge 5 agosto 1992, n. 12. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere in comodato e per un tempo non inferiore ad anni trenta ai soggetti indicati nell'articolo 1 gli immobili dell'ex GIL - Gioventu' Italiana del Littorio - con obbligo per i comodatari di utilizzare gli stessi esclusivamente per attivita' educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro e che non abbiano fini di lucro.