Art. 3.
 
   L'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 12, viene  cosi'
modificato:
   I comuni della Calabria, al fine di favorire gli interventi di cui
al  comma  primo  dell'art. 1, istituiscono nei propri bilanci, a far
tempo dall'esercizio 1995 e  nei  successivi,  un  apposito  capitolo
mediante  prelievo  dal  fondo  previsto  dall'art. 12 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, di una quota non inferiore al dieci per cento  e
non  superiore  al trenta per cento dei contributi loro spettanti per
oneri di urbanizzazione.
   La  quota  effettiva,  determinata  con  riguardo   a   tutte   le
concessioni  edilizie  onerose  rilasciate nell'anno precedente anche
per l'edilizia convenzionata e  senza  tenere  conto  degli  scomputi
operati  per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e per le
cessioni di aree e all'interno del  limite  massimo  del  trenta  per
cento,  viene  stabilita in relazione alle necessita' accertate dagli
uffici tecnici comunali sulla base di documentata richiesta  prodotta
entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  dalle  competenti autorita'
religiose.
   La somma come sopra determinata viene corrisposta  alle  autorita'
religiose  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  esecutivita' della
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
   Le autorita' religiose utilizzano le somme  loro  corrisposte  per
l'esecuzione  di  opere  ricadenti  nel  Comune  conferente  entro il
termine di tre anni dall'accreditamento e trasmettono entro tre  mesi
dall'esecuzione    dei   lavori   una   analitica   relazione   sulla
utilizzazione delle somme percepite.
   Le somme non utilizzate  sono  recuperate  dal  Comune  conferente
maggiorate degli interessi.
   In  mancanza della richiesta di cui al precedente secondo comma e'
accontonato un apposito fondo, mediante istituzione di corrispondente
capitolo nel bilancio di previsione, costituito da una quota pari  al
dieci per cento dei contributi di cui al precedente primo comma.
   E'  in facolta' delle competenti autorita' religiose stipulare con
i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui il Comune  stesso  o  i
soggetti  attuatori  di  piani  urbanistici  provvedano  alla diretta
realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.
   Nel caso di inosservanza da parte dei Comuni della presente legge,
l'organo di controllo, su impulso del Presidente  della  regione  e/o
dei  soggetti indicati nell'articolo 1, provvede a mente dell'art. 34
della legge 5 agosto 1992, n. 12.
   La Giunta regionale e' autorizzata a concedere in comodato  e  per
un   tempo   non  inferiore  ad  anni  trenta  ai  soggetti  indicati
nell'articolo 1 gli immobili dell'ex GIL  -  Gioventu'  Italiana  del
Littorio  -  con  obbligo  per  i comodatari di utilizzare gli stessi
esclusivamente   per   attivita'   educative,   culturali,   sociali,
ricreative,  di  accoglienza  e  di ristoro e che non abbiano fini di
lucro.