Art. 3. Gestione delle risorse 1. Le risorse assegnate alle strutture di garanzia collettiva fidi sono assoggettate a contabilita' separata e, a conclusione degli interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge, deve essere redatto un rendiconto analitico di tutti gli interventi attuati nonche' una situazione della consistenza finale delle risorse erogate e di quelle disponibili. 2. Le risorse rimanenti, dedotta una quota pari al 20 per cento delle stesse, che rimane acquisita al patrimonio delle strutture di garanzia collettiva fidi a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella gestione degli interventi, devono essere restituite a Finpiemonte S.p.a. 3. In alternativa, le stesse risorse possono restare vincolate per l'attuazione di ulteriori interventi in dipendenza di eventi calamitosi.