Art. 3.
                       Gestione delle risorse
 
   1. Le risorse assegnate alle strutture di garanzia collettiva fidi
sono assoggettate a contabilita'  separata  e,  a  conclusione  degli
interventi  di emergenza disposti ai sensi della presente legge, deve
essere redatto  un  rendiconto  analitico  di  tutti  gli  interventi
attuati nonche' una situazione della consistenza finale delle risorse
erogate e di quelle disponibili.
   2.  Le  risorse  rimanenti, dedotta una quota pari al 20 per cento
delle stesse, che rimane acquisita al patrimonio delle  strutture  di
garanzia collettiva fidi a titolo di compensazione dei maggiori oneri
sopportati  nella gestione degli interventi, devono essere restituite
a Finpiemonte S.p.a.
   3. In alternativa, le stesse risorse possono restare vincolate per
l'attuazione  di  ulteriori  interventi  in  dipendenza   di   eventi
calamitosi.