Art. 5. 1. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalita' per l'utilizzazione dei fondi assegnati a Finpiemonte S.p.a. 2. I rapporti tra Finpiemonte S.p.a. e regione saranno regolati da apposita convenzione.