Art. 5.
 
   1. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 30  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le
modalita'  per  l'utilizzazione  dei  fondi  assegnati  a Finpiemonte
S.p.a.
   2. I rapporti tra Finpiemonte S.p.a. e regione saranno regolati da
apposita convenzione.