Art. 2. Urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 21 dicembre 1994 BRIZIO