Art. 2.
                               Urgenza
 
   1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed  entra  in
vigore  nel  giorno  della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello
Statuto.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 21 dicembre 1994
 
                               BRIZIO