Art. 2.
 
   1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992,  n.  2
(Integrazioni  e  modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20
sul personale  dei  Gruppi  consiliari)  e'  introdotto  il  seguente
articolo 4 bis:
   "1.  Al Gruppo Misto viene assegnato personale nella misura di una
unita' per ogni Consigliere assegnato a tale Gruppo.
   2.  La  qualifica  funzionale  del  predetto  personale  non  puo'
comunque essere superiore alla ottava.
   3.  Per  il  personale assegnato al Gruppo Misto, ogni consigliere
appartenente al Gruppo stesso svolge, per l'unita' di personale a cui
ha diritto, le funzioni assegnate dagli articoli 1 e 3 della presente
legge ai Presidenti dei Gruppi".