Art. 2. 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari) e' introdotto il seguente articolo 4 bis: "1. Al Gruppo Misto viene assegnato personale nella misura di una unita' per ogni Consigliere assegnato a tale Gruppo. 2. La qualifica funzionale del predetto personale non puo' comunque essere superiore alla ottava. 3. Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni consigliere appartenente al Gruppo stesso svolge, per l'unita' di personale a cui ha diritto, le funzioni assegnate dagli articoli 1 e 3 della presente legge ai Presidenti dei Gruppi".