Art. 3. 1. All'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, il secondo comma aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14, e' sostituito dal seguente: "2. Per il funzionamento del Gruppo Misto non sono erogati i contributi mensili di cui alle lettere a) e c) del comma precedente. Il contributo di cui alla lettera b) dello stesso comma e' stabilito nella misura mensile di L. 1.500.000, ed e' erogato a ciascuno dei componenti del Gruppo".