Art. 3.
 
   1. All'articolo 3 della legge regionale 10 novembre  1972,  n.  12
(Funzionamento  dei Gruppi consiliari), come sostituito dall'articolo
3 della legge regionale 14 gennaio  1991,  n.  2,  il  secondo  comma
aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14,
e' sostituito dal seguente:
   "2.  Per  il  funzionamento  del  Gruppo  Misto non sono erogati i
contributi mensili di cui alle lettere a) e c) del comma  precedente.
Il  contributo di cui alla lettera b) dello stesso comma e' stabilito
nella misura mensile di L. 1.500.000, ed e' erogato  a  ciascuno  dei
componenti del Gruppo".