Art. 4.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 21 dicembre 1994
 
                               BRIZIO