Art. 2.
 
   1.  La  progettazione  e  l'esecuzione  del  centro  congressi  ed
esposizioni di cui all'articolo 1 sono demandate al comune di  Fiuggi
che  deve  prescegliere  l'area  di sedime dell'opera tra aree idonee
disponibili nell'ambito del territorio del comune stesso.
   2. Il progetto esecutivo dell'opera e' approvato nei modi di legge
dal comune di Fiuggi, previo parere del comitato  tecnico  consultivo
regionale,  sezione II. Il provvedimento di approvazione del progetto
equivale a dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed
urgenza  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo l della legge
regionale 29 dicembre 1978, n. 79.
   3. L'appalto dell'opera deve prevedere che la relativa  esecuzione
avvenga  per  stralci funzionali in dipendenza degli stanziamenti dei
singoli esercizi finanziari di cui all'articolo 4.
   4. Ai fini dell'accelerazione delle procedure,  su  richiesta  del
comune  di  Fiuggi,  il Presidente della Giunta regionale puo' indire
una conferenza di servizi, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.