Art. 2. 1. La progettazione e l'esecuzione del centro congressi ed esposizioni di cui all'articolo 1 sono demandate al comune di Fiuggi che deve prescegliere l'area di sedime dell'opera tra aree idonee disponibili nell'ambito del territorio del comune stesso. 2. Il progetto esecutivo dell'opera e' approvato nei modi di legge dal comune di Fiuggi, previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione II. Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo l della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. 3. L'appalto dell'opera deve prevedere che la relativa esecuzione avvenga per stralci funzionali in dipendenza degli stanziamenti dei singoli esercizi finanziari di cui all'articolo 4. 4. Ai fini dell'accelerazione delle procedure, su richiesta del comune di Fiuggi, il Presidente della Giunta regionale puo' indire una conferenza di servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.