Art. 3. 1. Alla concessione del finanziamento previsto dall'articolo 1 provvede il Presidente della Giunta regionale con propri decreti, riferiti ai singoli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4. 2. Il decreto di concessione della quota di finanziamento relativa all'anno 1994 e' emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'erogazione al comune di Fiuggi del finanziamento regionale e' effettuata, per ciascuno stralcio funzionale di cui all'articolo 2, comma 3 nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, con le seguenti modalita': a) 10 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del relativo decreto di concessione; b) ulteriore 80 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale a presentazione del verbale di consegna dei lavori; c) restante 10 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale ad ultimazione dei lavori.