Art. 3.
 
   1.  Alla  concessione  del  finanziamento previsto dall'articolo 1
provvede il Presidente della Giunta  regionale  con  propri  decreti,
riferiti  ai  singoli  esercizi  finanziari,  entro  i  limiti  degli
stanziamenti di cui all'articolo 4.
   2. Il decreto di concessione della quota di finanziamento relativa
all'anno 1994 e' emanato entro quindici giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge.
   3. L'erogazione al comune di Fiuggi del finanziamento regionale e'
effettuata,  per  ciascuno stralcio funzionale di cui all'articolo 2,
comma 3 nei limiti dei rispettivi stanziamenti di  bilancio,  con  le
seguenti modalita':
    a)  10  per  cento  della  quota di finanziamento prevista per lo
stralcio funzionale entro trenta giorni dalla  data  di  esecutivita'
del relativo decreto di concessione;
    b)  ulteriore  80 per cento della quota di finanziamento prevista
per lo stralcio funzionale a presentazione del  verbale  di  consegna
dei lavori;
    c)  restante  10  per cento della quota di finanziamento prevista
per lo stralcio funzionale ad ultimazione dei lavori.