Art. 4.
 
   1. Per le finalita'  della  presente  legge  e'  disposta  per  il
triennio
1994-96, la spesa complessiva di L. 10 miliardi, di cui L. 2 miliardi
per il 1994 e L. 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.
   2.  Alla  relativa  copertura  si  provvede mediante utilizzazione
dell'accantonamento disposto per il triennio 1994-96 al capitolo
n.  29002,  nell'apposita  lettera,  avente  ad  oggetto  "Ripristino
lettera  b)  legge  regionale  n.  22 del 1993", dell'elenco n. 4 del
bilancio annuale  1994  e  pluriennale  allegato  al  medesimo,  gia'
presentato al Consiglio regionale ai sensi del 2› comma dell'articolo
2  della  legge 19 maggio 1976, n. 335, recepito dalla Regione con il
5› comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
   3. In relazione a quanto  precede,  per  la  quota  a  carico  del
bilancio   1994,   gia'  presentato  al  Consiglio  Regionale,  viene
istituito il capitolo
n. 23216 con la seguente  denominazione:  "Contributo  al  comune  di
Fiuggi  per  la  realizzazione di un centro congressi ed esposizioni"
(Titolo 3› - area progetto 2 - rubrica 6  "Edilizia  congressuale  ed
altri  servizi" - settore operativo 36) e con lo stanziamento di lire
2 miliardi, mediante riduzione  della  medesima  quota,  iscritta  al
capitolo n. 29002 del medesimo bilancio per l'esercizio 1994.