Art. 4. 1. Per le finalita' della presente legge e' disposta per il triennio 1994-96, la spesa complessiva di L. 10 miliardi, di cui L. 2 miliardi per il 1994 e L. 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996. 2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto per il triennio 1994-96 al capitolo n. 29002, nell'apposita lettera, avente ad oggetto "Ripristino lettera b) legge regionale n. 22 del 1993", dell'elenco n. 4 del bilancio annuale 1994 e pluriennale allegato al medesimo, gia' presentato al Consiglio regionale ai sensi del 2 comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335, recepito dalla Regione con il 5 comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. 3. In relazione a quanto precede, per la quota a carico del bilancio 1994, gia' presentato al Consiglio Regionale, viene istituito il capitolo n. 23216 con la seguente denominazione: "Contributo al comune di Fiuggi per la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni" (Titolo 3 - area progetto 2 - rubrica 6 "Edilizia congressuale ed altri servizi" - settore operativo 36) e con lo stanziamento di lire 2 miliardi, mediante riduzione della medesima quota, iscritta al capitolo n. 29002 del medesimo bilancio per l'esercizio 1994.