Art. 2.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'articolo
127  della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 3 maggio 1994
 
                              PROIETTI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2  maggio
1994.