la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Riapertura termini
 
   1.  E'  riaperto  fino alla data del 31 dicembre 1994, a decorrere
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  termine
previsto  nel  comma  2 dell'art. 23 della legge regionale 26 ottobre
1993,  n.  58,  concernente  la  presentazione  delle   domande   per
l'iscrizione  di  diritto  al  ruolo  di  cui all'art. 16 della legge
stessa.
   2. Le domande prodotte dopo la scadenza del termine previsto nella
legge regionale di cui al comma 1 e prima della data  di  entrata  in
vigore della presente legge si intendono validamente presentate.