la seguente legge: Art. 1. Riapertura termini 1. E' riaperto fino alla data del 31 dicembre 1994, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto nel comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente la presentazione delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo di cui all'art. 16 della legge stessa. 2. Le domande prodotte dopo la scadenza del termine previsto nella legge regionale di cui al comma 1 e prima della data di entrata in vigore della presente legge si intendono validamente presentate.