Art. 10.
                            D i v i e t i
 
   1. Nel territorio  della  riserva  naturale  parziale  "Selva  del
Lamone", sono vietati:
     a) la caccia e l'uccellagione;
     b) l'abbandono dei rifiuti di ogni genere;
     c) l'abbandono dei cani ed altri animali;
     d)  l'apposizione  di  cartelli pubblicitari e lo svolgimento di
attivita' pubblicitaria  non  connesse  all'attivita'  della  riserva
naturale stessa;
     e)  i  cambiamenti  di  colture  e  i  movimenti  di terreno non
esplicitamente autorizzati dall'ente gestore,  secondo  le  modalita'
che    verranno   stabilite,   sentito   il   parere   del   comitato
tecnico-scientifico;
     f) l'apertura di cave e  comunque  l'esercizio  delle  attivita'
estrattive;
     g)  la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati al di fuori
del sistema di viabilita' previsto  dal  regolamento  di  attuazione,
fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di
enti  ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto
e  per  i  mezzi   necessari   allo   svolgimento   delle   attivita'
agro-silvo-pastorali  muniti  di apposita autorizzazione rilasciata a
titolo gratuito dall'ente gestore;
     h) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;
     i) i campeggi, i bivacchi e  l'accensione  di  fuochi  che  sono
invece, ammessi nelle aree destinate a tali scopi. E' fatta eccezione
per  i fuochi connessi ad attivita' produttive, quali quelle agricole
e forestali e nel rispetto delle vigenti norme in materia;
     l) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di  urbanizzazione
fatta  eccezione  delle  opere  di  interesse  pubblico  e/o  per  la
sicurezza  pubblica,  riguardanti  impianti  di   adduzione   idrica,
igienico-sanitari  e  delle  opere  di  comprovata  necessita' per le
attivita' agricole, che siano compatibili con la tutela ambientale  e
paesistica,  purche'  fornite  del  preventivo  nulla-osta  dell'ente
gestore della riserva e, in mancanza del piano dell'area, del  parere
favorevole  delle  strutture  regionali competenti in materia di aree
protette e di VIA (Valutazione impatto ambientale).
   2.  Gli  eventuali  diritti  reali  e   gli   usi   civici   della
collettivita'  di  Farnese  sono  esercitati o liquidati ai sensi del
comma 5 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.