Art. 10. D i v i e t i 1. Nel territorio della riserva naturale parziale "Selva del Lamone", sono vietati: a) la caccia e l'uccellagione; b) l'abbandono dei rifiuti di ogni genere; c) l'abbandono dei cani ed altri animali; d) l'apposizione di cartelli pubblicitari e lo svolgimento di attivita' pubblicitaria non connesse all'attivita' della riserva naturale stessa; e) i cambiamenti di colture e i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore, secondo le modalita' che verranno stabilite, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico; f) l'apertura di cave e comunque l'esercizio delle attivita' estrattive; g) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati al di fuori del sistema di viabilita' previsto dal regolamento di attuazione, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attivita' agro-silvo-pastorali muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'ente gestore; h) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione; i) i campeggi, i bivacchi e l'accensione di fuochi che sono invece, ammessi nelle aree destinate a tali scopi. E' fatta eccezione per i fuochi connessi ad attivita' produttive, quali quelle agricole e forestali e nel rispetto delle vigenti norme in materia; l) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione fatta eccezione delle opere di interesse pubblico e/o per la sicurezza pubblica, riguardanti impianti di adduzione idrica, igienico-sanitari e delle opere di comprovata necessita' per le attivita' agricole, che siano compatibili con la tutela ambientale e paesistica, purche' fornite del preventivo nulla-osta dell'ente gestore della riserva e, in mancanza del piano dell'area, del parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di aree protette e di VIA (Valutazione impatto ambientale). 2. Gli eventuali diritti reali e gli usi civici della collettivita' di Farnese sono esercitati o liquidati ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.