Art. 11.
                   Norme transitorie e particolari
 
   1. L'utilizzazione dei  boschi  cedui  di  proprieta'  privata  e'
subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'ente
gestore.
   2.  Parte dei fondi destinati alla gestione della riserva naturale
parziale "Selva del Lamone" sara' utilizzata per gli  indennizzi  dei
mancati o dei ritardati o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme
sulla utilizzazione del patrimonio boschivo ed agricolo della riserva
stessa,  prima  e  dopo l'entrata in vigore del piano di assestamento
forestale, nonche' per gli indennizzi dei danni  causati  da  animali
selvatici,   non  corrispondenti  con  altra  normativa  nazionale  e
regionale.
   3.  L'ente  gestore  indichera'  annualmente   nel   bilancio   di
previsione le somme necessarie agli indennizzi facendo riferimento a:
     a) piano di assestamento forestale;
     b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione;
     c)   stime   effettuate   in   base   a   sopralluoghi  compiuti
dall'assessorato regionale all'ambiente e dall'ente gestore.
   4. All'erogazione degli indennizzi  potra'  provvedere  la  Giunta
regionale  secondo  la  procedura  adottata  per la legge regionale 2
settembre 1974, n. 43, attingendo ai fondi previsti nel  capitolo  di
bilancio regionale n. 52418.