Art. 11. Norme transitorie e particolari 1. L'utilizzazione dei boschi cedui di proprieta' privata e' subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore. 2. Parte dei fondi destinati alla gestione della riserva naturale parziale "Selva del Lamone" sara' utilizzata per gli indennizzi dei mancati o dei ritardati o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo ed agricolo della riserva stessa, prima e dopo l'entrata in vigore del piano di assestamento forestale, nonche' per gli indennizzi dei danni causati da animali selvatici, non corrispondenti con altra normativa nazionale e regionale. 3. L'ente gestore indichera' annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi facendo riferimento a: a) piano di assestamento forestale; b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione; c) stime effettuate in base a sopralluoghi compiuti dall'assessorato regionale all'ambiente e dall'ente gestore. 4. All'erogazione degli indennizzi potra' provvedere la Giunta regionale secondo la procedura adottata per la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale n. 52418.