Art. 12. S a n z i o n i 1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale parziale "Selva del Lamone", si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 2. La sanzione minima amministrativa applicabile e' stabilita nella misura di lire 200.000 (duecentomila), quella massima in lire 2.000.000 (duemilioni); la sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'. 3. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente della riserva naturale parziale "Selva del Lamone", anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal Corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonche' dagli organi competenti per la salvaguardia dei beni archeologici ed ambientali. 4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.