Art. 12.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Per  le  sanzioni  amministrative relative alle violazioni dei
vincoli,  dei  divieti,  od   all'inosservanza   delle   prescrizioni
contenute  nella presente legge e nel regolamento di attuazione della
riserva naturale parziale "Selva del Lamone", si applicano  le  norme
previste  dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n.
46.
   2. La sanzione  minima  amministrativa  applicabile  e'  stabilita
nella  misura  di lire 200.000 (duecentomila), quella massima in lire
2.000.000  (duemilioni);  la  sanzione  e'  raddoppiata  in  caso  di
recidivita'.
   3.   Le   violazioni  sono  accertate,  oltre  che  dal  personale
dipendente della riserva naturale parziale "Selva del Lamone",  anche
dagli  organi  di  polizia urbana e rurale, dal Corpo forestale dello
Stato, dagli ufficiali ed  agenti  di  polizia  giudiziaria,  nonche'
dagli  organi competenti per la salvaguardia dei beni archeologici ed
ambientali.
   4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge  si
applicano  le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n.
6.