Art. 13. Finanziamenti 1. Per la realizzazione della riserva naturale parziale della "Selva del Lamone" e' autorizzata, a partire dall'esercizio 1994, una spesa dell'importo di L. 300 milioni, che viene iscritta al capitolo di nuova istituzione nel bilancio 1994, n. 52202 denominato: "Contributo straordinario per l'istituzione della riserva naturale parziale della Grande Selva del Lamone". 2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal capitolo n. 52205 del medesimo bilancio 1994 che presenta la necessaria disponibilita'. 3. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni successivi si provvedera' annualmente con le rispettive leggi di bilancio. 4. Le spese di investimento saranno determinate sulla base dei progetti presentati dall'ente gestore entro il 30 giugno di ogni anno e troveranno copertura negli stanziamenti annuali di bilancio del capitolo 52207. 5. L'erogazione dei finanziamenti annuali avverra' sulla base di una relazione annuale, predisposta dall'ente gestore, contenente il rendiconto delle entrate e delle uscite ordinarie e staordinarie da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale unitamente ai progetti di cui al comma 4.