Art. 13.
                            Finanziamenti
 
   1. Per la realizzazione  della  riserva  naturale  parziale  della
"Selva del Lamone" e' autorizzata, a partire dall'esercizio 1994, una
spesa  dell'importo di L. 300 milioni, che viene iscritta al capitolo
di  nuova  istituzione  nel  bilancio  1994,  n.  52202   denominato:
"Contributo  straordinario  per  l'istituzione della riserva naturale
parziale della Grande Selva del Lamone".
   2. Alla copertura finanziaria dell'onere di  cui  al  comma  1  si
provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal capitolo
n.  52205  del  medesimo  bilancio  1994  che  presenta la necessaria
disponibilita'.
   3.  Alla  copertura  finanziaria  degli  oneri  relativi agli anni
successivi si provvedera' annualmente  con  le  rispettive  leggi  di
bilancio.
   4.  Le  spese  di  investimento saranno determinate sulla base dei
progetti presentati dall'ente gestore entro il 30 giugno di ogni anno
e troveranno copertura negli stanziamenti  annuali  di  bilancio  del
capitolo 52207.
   5.  L'erogazione  dei finanziamenti annuali avverra' sulla base di
una relazione annuale, predisposta dall'ente gestore,  contenente  il
rendiconto  delle  entrate e delle uscite ordinarie e staordinarie da
sottoporre all'approvazione  della  Giunta  regionale  unitamente  ai
progetti di cui al comma 4.