Art. 14.
                            Norme finali
 
   1. L'ente gestore e' autorizzato con la presente legge a stipulare
convenzioni,   previo   parere,   sentito   l'assessorato   regionale
all'ambiente,  con  enti  pubblici,  con  organismi  di  ricerca  con
organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e
dei  servizi  generali necessari ed utili alla conduzione ordinaria e
straordinaria della riserva naturale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 12 settembre 1994
 
                              PROIETTI
 
   Il visto del  Commissario  del  Governo  si  intende  apposto  per
decorso  del  termine  di  legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10
febbraio 1953, n. 62 e  dell'art.  31  dello  statuto  della  Regione
Lazio.
    (Omissis).