Art. 14. Norme finali 1. L'ente gestore e' autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere, sentito l'assessorato regionale all'ambiente, con enti pubblici, con organismi di ricerca con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari ed utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 12 settembre 1994 PROIETTI Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio. (Omissis).