Art. 2.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La riserva naturale parziale "Selva del Lamone" e' destinata:
     a) al corretto uso ed alla valorizzazione del territorio e delle
sue risorse naturali;
     b) a tutelare il paesaggio ed i valori floristici vegetazionali,
geolitologici, paleontologici e faunistici dell'area;
     c)  alla  riqualificazione  ambientale della zona, attraverso la
reintroduzione di  quelle  specie  arbustive  ed  arboree  una  volta
caratterizzanti  l'intera  selva  e  la  promozione  delle  attivita'
sociali e  culturali  e  produttive  del  territorio,  tra  le  quali
l'agricoltura   e  l'allevamento,  l'artigianato,  l'agriturismo,  la
pescicoltura e la gamberocoltura;
     d) alla promozione e sviluppo della conoscenza e della fruizione
didattico-ricreativa del patrimonio naturale esistente;
     e)  ad  incentivare  la  ricerca  scientifica  nelle  discipline
ambientali;
     f) a garantire lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle
comunita' locali interessate;
     g)  al  recupero  ed  alla  valorizzazione  dei  beni  culturali
presenti nel proprio territorio ed in particolare delle  preesistenze
archeologiche.