Art. 2. F i n a l i t a' 1. La riserva naturale parziale "Selva del Lamone" e' destinata: a) al corretto uso ed alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali; b) a tutelare il paesaggio ed i valori floristici vegetazionali, geolitologici, paleontologici e faunistici dell'area; c) alla riqualificazione ambientale della zona, attraverso la reintroduzione di quelle specie arbustive ed arboree una volta caratterizzanti l'intera selva e la promozione delle attivita' sociali e culturali e produttive del territorio, tra le quali l'agricoltura e l'allevamento, l'artigianato, l'agriturismo, la pescicoltura e la gamberocoltura; d) alla promozione e sviluppo della conoscenza e della fruizione didattico-ricreativa del patrimonio naturale esistente; e) ad incentivare la ricerca scientifica nelle discipline ambientali; f) a garantire lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunita' locali interessate; g) al recupero ed alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio ed in particolare delle preesistenze archeologiche.