Art. 3. Perimetrazione 1. La riserva naturale parziale "Selva del Lamone" e' delimitata dai confini riportati con apposita perimetrazione nella cartografia a scala 1:25.000 che e' parte integrante della presente legge. 2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore, di cui all'articolo 4, provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali (e lungo le strade di avvicinamento alla riserva) recanti la scritta "Regione Lazio - Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Riserva naturale della Selva del Lamone" ed un simbolo proprio e caratteristico della riserva stessa. 3. Entro lo stesso termine, l'ente gestore definira' i confini particolari dell'area riferita all'insediamento protostorico della Nova, delle zone delle sorgenti della Botte e Faggeta, della Polveriera e Cascata di Salabrone e Vallerosa e di altre zone da poter inserire nella riserva naturale stessa.