Art. 3.
                           Perimetrazione
 
   1.  La  riserva naturale parziale "Selva del Lamone" e' delimitata
dai confini riportati con apposita perimetrazione nella cartografia a
scala 1:25.000 che e' parte integrante della presente legge.
   2. Entro il termine di novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente legge, l'ente gestore, di cui all'articolo 4,
provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali (e  lungo  le
strade  di  avvicinamento  alla  riserva) recanti la scritta "Regione
Lazio - Sistema  dei  parchi  e  delle  riserve  naturali  -  Riserva
naturale   della   Selva   del   Lamone"  ed  un  simbolo  proprio  e
caratteristico della riserva stessa.
   3. Entro lo stesso termine, l'ente  gestore  definira'  i  confini
particolari  dell'area  riferita  all'insediamento protostorico della
Nova,  delle  zone  delle  sorgenti  della  Botte  e  Faggeta,  della
Polveriera  e  Cascata  di  Salabrone  e Vallerosa e di altre zone da
poter inserire nella riserva naturale stessa.