Art. 4. G e s t i o n e 1. In attesa dell'istituzione del Parco regionale del fiume Fiora, la gestione della riserva naturale parziale "Selva del Lamone" e' affidata al comune di Farnese. 2. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni ed il servizio affidato, la Regione stipula con il comune di Farnese apposita convenzione che stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Il comune di Farnese provvede alla gestione della Riserva a mezzo di azienda speciale, istituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nel consiglio di amministrazione dell'azienda devono essere rappresentate le competenze in materia di gestione e di tutela dei beni culturali ed ambientali. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e' formato da cinque componenti di cui due eletti con votazione separata, dalla minoranza. 4. In attesa dell'istituzione dell'azienda speciale di cui al comma 3, il comune definisce e disciplina con apposito statuto gli uffici e l'organico della riserva naturale calcolato in ragione del direttore e degli addetti tecnici ed amministrativi per un massimo di sei unita'. Il personale necessario alla vigilanza verra' nominato guardia particolare giurata ai sensi e secondo le procedure previste dall'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dall'articolo 221 del Codice di procedura penale. 5. Il personale verra' assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Fino all'espletamento dei concorsi, l'ente gestore puo' avvalersi di personale assunto con contratti a tempo determinato o mediante convenzioni con cooperative operanti legalmente nel settore. 6. In caso di inadempienza o irregolarita' di gestione da parte dell'ente gestore, la Regione nomina, entro novanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza, un commissario ad acta per svolgere i compiti ad esso affidati.