Art. 5.
                    Comitato tecnico-scientifico
 
   1.  Per  la  gestione  della  riserva naturale parziale "Selva del
Lamone", il comune  si  avvarra'  della  consulenza  di  un  comitato
tecnico-scientifico  che  dovra'  essere  nominato  entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge  regionale
28  novembre  1977,  n.  46,  il  comitato  tecnico-scientifico sara'
integrato da:
     a) un esperto in materia di parchi e riserva naturali  designato
dal Presidente della Giunta regionale;
     b) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna
di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo di Viterbo;
     c)   un   agronomo   designato   dalla   facolta'   di   agraria
dell'universita' della Tuscia;
     d) un rappresentante designato dalle associazioni per la  difesa
dell'ambiente operanti nell'ambito della provincia di Viterbo.
   3.  Il  comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal sindaco del
comune di Farnese o suo delegato.
   4. Il direttore della riserva  cura  la  segreteria  del  comitato
stesso.