Art. 5. Comitato tecnico-scientifico 1. Per la gestione della riserva naturale parziale "Selva del Lamone", il comune si avvarra' della consulenza di un comitato tecnico-scientifico che dovra' essere nominato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico-scientifico sara' integrato da: a) un esperto in materia di parchi e riserva naturali designato dal Presidente della Giunta regionale; b) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo di Viterbo; c) un agronomo designato dalla facolta' di agraria dell'universita' della Tuscia; d) un rappresentante designato dalle associazioni per la difesa dell'ambiente operanti nell'ambito della provincia di Viterbo. 3. Il comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal sindaco del comune di Farnese o suo delegato. 4. Il direttore della riserva cura la segreteria del comitato stesso.