Art. 6. Regolamento di attuazione 1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore, in collaborazione con l'assessorato regionale all'ambiente, predispone il regolamento di attuazione della riserva, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in conformita' ai principi di cui all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e tenuto conto del comma 6 dell'articolo 22 della stessa legge. 2. Il regolamento, corredato da un piano generale di assetto territoriale, dovra' essere elaborato in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico e seguira' l'iter amministrativo previsto per gli atti di interesse pubblico di cui si fara' carico il comune di Farnese. 3. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del comune, il regolamento di attuazione e' approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari permanenti.