Art. 6.
                      Regolamento di attuazione
 
   1.  Entro  il  termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  l'ente  gestore,   in   collaborazione   con
l'assessorato  regionale  all'ambiente,  predispone il regolamento di
attuazione della riserva, secondo  quanto  disposto  dall'articolo  9
della  legge  regionale  28  novembre  1977, n. 46, in conformita' ai
principi di cui all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e  tenuto
conto del comma 6 dell'articolo 22 della stessa legge.
   2.  Il  regolamento,  corredato  da  un  piano generale di assetto
territoriale,  dovra'  essere  elaborato  in  collaborazione  con  il
comitato   tecnico-scientifico   e   seguira'  l'iter  amministrativo
previsto per gli atti di interesse pubblico di cui si fara' carico il
comune di Farnese.
   3. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione  da  parte  del
comune,  il  regolamento  di  attuazione  e'  approvato  dalla Giunta
regionale, sentito il parere delle competenti commissioni  consiliari
permanenti.