Art. 7.
       Direttive e contenuti per il regolamento di attuazione
 
   1.  Il  regolamento  e il piano dell'area, oltre a quanto previsto
dall'articolo 9 della legge regionale 28  novembre  1977,  n.  46,  e
tenendo  conto  della  particolarita' dell'ambiente e della finalita'
della  riserva  naturale  parziale  della  "Selva  del  Lamone"  deve
indicare:
     a)  le  aree  da destinare a riserva orientata, in cui attuare i
programmi  di  ripristino  a  tutela  delle   caratteristiche   degli
ecosistemi preesistenti;
     b)  le  aree  da  destinare  alla  fruizione  pubblica  per fini
turistici,  didattici,  educativi,  nonche'  i  percorsi   attrezzati
segnalati  e  descritti,  rappresentativi  dei diversi ambienti della
riserva, denominati "sentieri natura";
     c) le aree in cui  esercitare  le  attivita'  silvicolturali  od
effettuare    rimboschimenti    ed    interventi    di   sistemazione
idraulico-forestale non in contrasto con le finalita'  della  riserva
stessa   e   secondo  il  piano  di  assestamento  forestale  di  cui
all'articolo 8.
   2. Il regolamento dovra' prevedere l'organizzazione di appropriate
misure e servizi per  promuovere  la  fruizione  della  riserva  alle
persone disabili.
   3.  Relativamente  ai  "sentieri  natura" realizzati nelle aree di
riserva integrale ed orientata di cui al  comma  1,  lettera  b),  il
regolamento  di attuazione dovra' stabilire i giorni della settimana,
non inferiori a due e non  superiori  a  cinque,  in  cui  permettere
l'accesso al pubblico.
   4.  Il comune potra', per particolari motivi sentito l'assessorato
regionale all'ambiente, disporre la chiusura temporanea  al  pubblico
delle aree suddette.
   5.  Il  comune  potra',  altresi' stabilire che il pubblico acceda
alle  aree  attrezzate  della  riserva   naturale   parziale   dietro
pagamento, fatta eccezione per i cittadini residenti, di una somma il
cui  ammontare  dovra' essere stabilito di concerto con l'assessorato
regionale all'ambiente, al fine di concorrere al finanziamento per la
gestione della riserva stessa.
   6. Dovranno  comunque  essere  previste  particolari  esenzioni  e
facilitazioni  per le visite a scopo didattico di ricerca scientifica
e per le visite  organizzate  da  associazioni  riconosciute  per  la
promozione culturale dei lavoratori.
   7.  Il  comune  dovra'  farsi  carico  della  preparazione  e  del
successivo impiego di guide addestrate ad accompagnare diversi gruppi
di visitatori, anche di lingua straniera.
   8. Sara' inoltre prevista la possibilita' di organizzare itinerari
turistici tra la riserva naturale parziale ed altre realta' viciniori
turistico-culturali.