Art. 8. Piano di assestamento forestale 1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone un piano di assestamento forestale per le zone in cui esercitare le attivita' silvicolturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7. 2. Il piano di assestamento dovra' rispondere a criteri silvicolturali che tengano conto delle caratteristiche naturali e delle finalita' della riserva naturale parziale della "Selva del Lamone". 3. Il piano dovra', fra l'altro, indicare le modalita' e gli interventi atti all'efficace tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi boschivi. 4. In particolare, nell'utilizzazione del patrimonio forestale, dovranno essere, tra l'altro, assicurati l'assortimento delle specie vegetali, il rispetto delle specie secondarie e delle specie arbustive, il rispetto degli esemplari vetusti e caratteristici per aspetto e dimensioni, un'omogenea copertura arborea. 5. Il piano potra', inoltre, prevedere la possibilita' di un progetto di conversione onde passare, col tempo, dall'attuale conduzione a ceduo a quella cosiddetta ad alto fusto che meglio si presta ad una funzione ricreativa e migliora qualitativamente la produzione legnosa. 6. Il piano dovra', infine, disciplinare l'attivita' di pascolamento all'interno delle aree boscate, stabilendo il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie ed i periodi di pascolamento.