Art. 8.
                   Piano di assestamento forestale
 
  1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
della   presente   legge,  l'ente  gestore  predispone  un  piano  di
assestamento forestale per le zone in  cui  esercitare  le  attivita'
silvicolturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7.
   2.   Il   piano   di  assestamento  dovra'  rispondere  a  criteri
silvicolturali che tengano conto  delle  caratteristiche  naturali  e
delle  finalita'  della  riserva  naturale  parziale della "Selva del
Lamone".
   3. Il piano dovra', fra  l'altro,  indicare  le  modalita'  e  gli
interventi  atti  all'efficace  tutela  del  patrimonio forestale dal
pericolo degli incendi boschivi.
   4. In particolare, nell'utilizzazione  del  patrimonio  forestale,
dovranno  essere, tra l'altro, assicurati l'assortimento delle specie
vegetali,  il  rispetto  delle  specie  secondarie  e  delle   specie
arbustive,  il  rispetto degli esemplari vetusti e caratteristici per
aspetto e dimensioni, un'omogenea copertura arborea.
   5. Il piano potra',  inoltre,  prevedere  la  possibilita'  di  un
progetto   di  conversione  onde  passare,  col  tempo,  dall'attuale
conduzione a ceduo a quella cosiddetta ad alto fusto  che  meglio  si
presta  ad  una  funzione  ricreativa  e migliora qualitativamente la
produzione legnosa.
   6.  Il  piano  dovra',   infine,   disciplinare   l'attivita'   di
pascolamento  all'interno  delle  aree  boscate, stabilendo il carico
massimo di  bestiame  per  ettaro  di  superficie  ed  i  periodi  di
pascolamento.